ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE SULLA CITES

- Cosa vuol dire CITES?

E' una sigla che indica la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio 1975 in undici paesi tra i quali USA, Nigeria e Svizzera; l'Italia ha aderito il 31 dicembre 1979 e fu il 52° paese a farlo.

- Esistono specie inserite nella CITES che si possono allevare?

Con le debite autorizzazioni e rispettando le regole imposte dalle Leggi e dai Regolamenti, non ci sono restrizioni per allevamento delle specie inserite negli elenchi della Convenzione.

- Quali sono questi elenchi?

Sono tre e divisi in base alla condizione naturale degli animali. C'è l'elenco degli animali particolarmente minacciati [(APPENDICE 1), come il Panda, diversi pappagalli, gran parte delle scimmie e dei grandi felini] per i quali è vietato il commercio; c'è l'elenco degli animali per i quali bisogna prevedere un programma di salvaguardia, regolamentando il prelievo ed evitare l'estinzione in ambiente naturale [(APPENDICE 2) recentemente alcuni squali, gran parte dei pappagalli e diversi uccelli ornamentali da parco]; quelli che devono essere protetti per popolazioni animali isolate in territori di singoli stati che possono decidere autonomamente le quote di esemplare da immettere sul mercato (APPENDICE 3).

- Come posso sapere se un animale è inserito nelle liste degli animali protetti?

In Europa il Regolamento (CE) 338/97 del 9 dicembre 1996 recepisce la Convenzione di Washington e stabilisce le disposizioni relative alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio provvedendo alla divisione delle specie secondo allegati in base al pericolo di estinzione e alla diffusione negli allevamenti. Gli stessi allegati sono stati sostituiti con quelli del Regolamento (CE) 1332/05 firmato a Bruxelles il 9 agosto 2005, attualmente in vigore. Da specificare che in Italia le sanzioni sono stabilite dalla Legge 150/92 “disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione CITES, la commercializzazione e la detenzione delle specie di esemplari vivi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”. Questa Legge è stata modificata e integrata con la Legge 59 del 13 marzo 1993.

- Posso portare alle mostre ed esporre animali inseriti negli allegati?

Si. Le mostre sono considerate attività commerciale, quindi l'esposizione è considerata commercio. Per gli animali inseriti nell'Allegato A del Reg. (CE) 1332/05 il detentore degli esemplari deve preventivamente ottenere un certificato previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d, del Reg. (CE) 338/97. Per gli animali inseriti nell'Allegato B del Reg. (CE) 1332/05 il detentore all'atto del controllo deve produrre prova certa di nascita in cattività o prova sufficiente di introduzione all'interno del territorio della UE in conformità della legislazione vigente. Quindi non è previsto il rilascio di certificati autorizzativi. Inoltre chiunque svolga attività commerciale è tenuto alla compilazione del registro istituito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell' 8 gennaio 2002.

- Cosa si intende per attività commerciale?

Qualsiasi attività che produca lucro a favore di chi la svolge. Le attività sono considerate all'art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002. Chi non svolge attività commerciale non è tenuto alla compilazione del registro. Es: La signora che riesce a far riprodurre in casa una coppia di pappagallini e regala i piccoli alla sua vicina, non è tenuta alla compilazione del registro. L'allevatore che non partecipa a mostre, non vende, ma riceve in cambio dei propri esemplari mangime o attrezzature è tenuto alla compilazione del registro. Gli allevatori che si scambiano le coppie o gli esemplari sono tenuti entrambi alla compilazione del registro. Tutti i soggetti citati in precedenza devono denunciare la nascita in cattività presso il proprio domicilio degli esemplari.

- A chi devo richiedere il registro di detenzione?

L'Organo dello Stato preposto è il Corpo forestale dello Stato servizio certificazione CITES e i vari Corpi forestali regionali deputati alla certificazione CITES.

- Quanto costa le denuncia di nascita e il registro?

Sono gratuiti, la richiesta del registro e l'invio della denuncia di nascita sarebbe meglio farla raccomandata e va indirizzato tutto all'ufficio certificazione CITES competente per il proprio territorio di residenza e/o domicilio. A breve sarà possibile anche via internet, alcuni uffici accettano anche il fax del quale andrà conservata la notifica di invio.

- Entro quanti giorni devo provvedere alla registrazione dei nuovi nati o degli acquisti?

Entro 30 giorni, come previsto dal Reg. (CE) 1332/05. la compilazione del registro prevede la trascrizione degli estremi della lettera di risposta dell'ufficio certificazione CITES.

- Devo inanellare gli animali?

L'inanellamento non è obbligatorio, il Corpo forestale dello Stato non fornisce i medesimi, devono essere richiesti alle associazioni ornitologiche presenti sul territorio. Per la CITES non hanno alcun valore. Anche se potrebbe essere considerata come prova certa di nascita in cattività.

- Se dovesse morire, o fuggire, un esemplare come mi devo comportare?

Se l’esemplare è inserito nell’allegato A, deve essere data comunicazione all’ufficio CITES competente per territorio. Se l’esemplare è inserito nell’allegato B, è sufficiente la trascrizione nel registro.

- Se dovessi smettere l'allevamento cosa devo fare?

Per gli esemplari in All. A, bisogna spedire una raccomandata all'ufficio CITES competente per territorio informando che viene cessata l'attività, va spedito il registro che, una volta fotocopiato, verrà reso all'allevatore, che lo dovrà tenere per 10 (dieci) anni poi potrà liberarsene definitivamente. Per gli esemplari in All. B invece e sufficiente la comunicazione di fine attività, anche in questo caso il registro dovrà essere tenuto per i successivi 10 (dieci) anni. Come da circolare esplicativa a corredo del Decreto del ministero dell'Ambiente dell' 8 gennaio 2002.

CONGIU Marco per Avifaunafree.com

Fonti:

Circolare esplicativa a corredo del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002.

Commercio e tutela di animali e piante di Ugo Mereu ed. EdAs Editori Associati per la Comunicazione.

Silvae rivista tecnico-scientifica del Corpo Forestale dello Stato n° 2/2005.

 

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