|
ALCUNE
DOMANDE E RISPOSTE SULLA CITES
- Cosa vuol
dire CITES?
E' una sigla
che indica la Convenzione sul commercio internazionale delle specie
di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione firmata a Washington
il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio 1975 in undici
paesi tra i quali USA, Nigeria e Svizzera; l'Italia ha aderito il
31 dicembre 1979 e fu il 52° paese a farlo.
- Esistono
specie inserite nella CITES che si possono allevare?
Con le debite
autorizzazioni e rispettando le regole imposte dalle Leggi e dai
Regolamenti, non ci sono restrizioni per allevamento delle specie
inserite negli elenchi della Convenzione.
- Quali
sono questi elenchi?
Sono tre e divisi
in base alla condizione naturale degli animali. C'è l'elenco degli
animali particolarmente minacciati [(APPENDICE 1), come il Panda,
diversi pappagalli, gran parte delle scimmie e dei grandi felini]
per i quali è vietato il commercio; c'è l'elenco degli animali per
i quali bisogna prevedere un programma di salvaguardia, regolamentando
il prelievo ed evitare l'estinzione in ambiente naturale [(APPENDICE
2) recentemente alcuni squali, gran parte dei pappagalli e diversi
uccelli ornamentali da parco]; quelli che devono essere protetti
per popolazioni animali isolate in territori di singoli stati che
possono decidere autonomamente le quote di esemplare da immettere
sul mercato (APPENDICE 3).
- Come posso
sapere se un animale è inserito nelle liste degli animali protetti?
In Europa il
Regolamento (CE) 338/97 del 9 dicembre 1996 recepisce la Convenzione
di Washington e stabilisce le disposizioni relative alla protezione
di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio provvedendo alla divisione delle specie secondo allegati
in base al pericolo di estinzione e alla diffusione negli allevamenti.
Gli stessi allegati sono stati sostituiti con quelli del Regolamento
(CE) 1332/05 firmato a Bruxelles il 9 agosto 2005, attualmente in
vigore. Da specificare che in Italia le sanzioni sono stabilite
dalla Legge 150/92 “disciplina dei reati relativi all'applicazione
della Convenzione CITES, la commercializzazione e la detenzione
delle specie di esemplari vivi che possono costituire pericolo per
la salute e l'incolumità pubblica”. Questa Legge è stata modificata
e integrata con la Legge 59 del 13 marzo 1993.
- Posso portare
alle mostre ed esporre animali inseriti negli allegati?
Si. Le mostre
sono considerate attività commerciale, quindi l'esposizione è considerata
commercio. Per gli animali inseriti nell'Allegato A del Reg. (CE)
1332/05 il detentore degli esemplari deve preventivamente ottenere
un certificato previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d, del Reg.
(CE) 338/97. Per gli animali inseriti nell'Allegato B del Reg. (CE)
1332/05 il detentore all'atto del controllo deve produrre prova
certa di nascita in cattività o prova sufficiente di introduzione
all'interno del territorio della UE in conformità della legislazione
vigente. Quindi non è previsto il rilascio di certificati autorizzativi.
Inoltre chiunque svolga attività commerciale è tenuto alla compilazione
del registro istituito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio dell' 8 gennaio 2002.
- Cosa si
intende per attività commerciale?
Qualsiasi attività
che produca lucro a favore di chi la svolge. Le attività sono considerate
all'art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002. Chi non svolge attività commerciale
non è tenuto alla compilazione del registro. Es: La signora che
riesce a far riprodurre in casa una coppia di pappagallini e regala
i piccoli alla sua vicina, non è tenuta alla compilazione del registro.
L'allevatore che non partecipa a mostre, non vende, ma riceve in
cambio dei propri esemplari mangime o attrezzature è tenuto alla
compilazione del registro. Gli allevatori che si scambiano le coppie
o gli esemplari sono tenuti entrambi alla compilazione del registro.
Tutti i soggetti citati in precedenza devono denunciare la nascita
in cattività presso il proprio domicilio degli esemplari.
- A chi
devo richiedere il registro di detenzione?
L'Organo dello
Stato preposto è il Corpo forestale dello Stato servizio certificazione
CITES e i vari Corpi forestali regionali deputati alla certificazione
CITES.
- Quanto
costa le denuncia di nascita e il registro?
Sono gratuiti,
la richiesta del registro e l'invio della denuncia di nascita sarebbe
meglio farla raccomandata e va indirizzato tutto all'ufficio certificazione
CITES competente per il proprio territorio di residenza e/o domicilio.
A breve sarà possibile anche via internet, alcuni uffici accettano
anche il fax del quale andrà conservata la notifica di invio.
- Entro
quanti giorni devo provvedere alla registrazione dei nuovi nati
o degli acquisti?
Entro 30 giorni,
come previsto dal Reg. (CE) 1332/05. la compilazione del registro
prevede la trascrizione degli estremi della lettera di risposta
dell'ufficio certificazione CITES.
- Devo inanellare
gli animali?
L'inanellamento
non è obbligatorio, il Corpo forestale dello Stato non fornisce
i medesimi, devono essere richiesti alle associazioni ornitologiche
presenti sul territorio. Per la CITES non hanno alcun valore. Anche
se potrebbe essere considerata come prova certa di nascita in cattività.
- Se dovesse
morire, o fuggire, un esemplare come mi devo comportare?
Se l’esemplare
è inserito nell’allegato A, deve essere data comunicazione all’ufficio
CITES competente per territorio. Se l’esemplare è inserito nell’allegato
B, è sufficiente la trascrizione nel registro.
- Se dovessi
smettere l'allevamento cosa devo fare?
Per gli esemplari
in All. A, bisogna spedire una raccomandata all'ufficio CITES competente
per territorio informando che viene cessata l'attività, va spedito
il registro che, una volta fotocopiato, verrà reso all'allevatore,
che lo dovrà tenere per 10 (dieci) anni poi potrà liberarsene definitivamente.
Per gli esemplari in All. B invece e sufficiente la comunicazione
di fine attività, anche in questo caso il registro dovrà essere
tenuto per i successivi 10 (dieci) anni. Come da circolare esplicativa
a corredo del Decreto del ministero dell'Ambiente dell' 8 gennaio
2002.
CONGIU Marco
per Avifaunafree.com
Fonti:
Circolare esplicativa
a corredo del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio 8 gennaio 2002.
Commercio e
tutela di animali e piante di Ugo Mereu ed. EdAs Editori Associati
per la Comunicazione.
Silvae rivista
tecnico-scientifica del Corpo Forestale dello Stato n° 2/2005.
|