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SPECIE IN ESTINZIONE, UN MERCATO IN FORTE CRESCITA DA REGOLAMENTARE CON EFFICACIA
Ogni
anno nel mondo viene commercializzato un numero impressionante
di animali vivi (uccelli, pesci tropicali, coralli viventi, rettili,
scimmie) per un giro d’affari di oltre 10 miliardi di euro, di cui un
quarto determinato da attività illegali. La Convenzione di Washington
ha dato risultati incoraggianti sul commercio delle specie di flora
e fauna a rischio estinzione, non altrettanto sul versante del commercio
degli animali destinati all’allevamento in cattività o alla compagnia
dell’uomo. Quest’ultimo settore in Italia presenta proporzioni allarmanti,
tanto da rendere opportuna una revisione della legge 150/92, anche mediante
un Testo Unico mirato alle fattispecie per le quali c’è una concreta
necessità di regolamentazione. Elisabetta Morgante Vice Questore aggiunto Forestale del Corpo Forestale
dello Stato
Il numero di reati accertati dal Corpo Forestale dello Stato nel 2004 è stato di 13.268, con un calo del 16,7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i reati riguardanti le norme in materia di tutela della fauna sono aumentati di quasi il 10% rispetto al 2003, in controtendenza con il dato complessivo. È difficile trovare motivazioni univoche per giustificare tale incremento, ma alcune riflessioni, comuni anche in altri ambiti, possono essere fatte. Non c’è dubbio che la crescente passione per gli animali e le piante da parte dell’uomo ha determinato, negli ultimi anni, degli effetti contrastanti sulla conservazione delle risorse naturali. Ad una maggiore attenzione posta nei riguardi dei problemi derivanti dalla minaccia di estinzione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro habitat naturali, si è, di contro, assistito ad un aumento significativo del commercio di animali destinati all’allevamento domestico o all’utilizzo come animali da compagnia, con grandi interessi economici connessi che hanno determinato, e determinano ancora, una diffusa illegalità. Ogni anno nel mondo viene commerciato un numero di animali vivi impressionante: oltre 3 milioni di uccelli, 500 milioni di pesci tropicali e coralli viventi, 2 milioni di rettili, 50 mila scimmie, per fare qualche esempio. È un giro di affari stimato in oltre 10 miliardi di euro all’anno, di cui il 25% deriva da attività illegali. In tali condizioni, le legislazioni nazionali relative alla protezione della Natura, per quanto necessarie ed utili a regolare i problemi locali dell’ambiente, non sono sufficienti, da sole, a garantire la vita delle specie animali e vegetali. Dispositivi internazionali globali di protezione, che vincolino fra loro i Paesi, hanno avuto maggior successo. Tra questi, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione, indicata in sigla “CITES”, ha avuto risultati sorprendenti per la conservazione di molte specie, sebbene la sua azione di regolamentazione abbia inciso in modo meno efficace sul commercio degli animali destinati all’allevamento in cattività o alla compagnia dell’uomo. Anzi, tale fenomeno in questo ultimo decennio è aumentato in modo esponenziale, interessando un numero di specie sempre maggiore. È un mercato in crescita che alimenta un elevato giro di affari ed una illegalità che, considerati i sequestri effettuati dal Corpo forestale dello Stato, si sta diffondendo anche in Italia. Gli strumenti normativi per regolamentare la detenzione di animali utilizzati per scopi amatoriali sono ancora limitati, in quanto l’applicazione della CITES e della relativa regolamentazione comunitaria (in particolare i Regolamenti 338/97 e 1808/01) risultano poco incisivi nel controllo di tale settore. Con questo contributo, si è ritenuto per l’appunto di esaminare l’attuale situazione normativa che si applica al commercio e alla detenzione degli animali appartenenti a specie protette dalla CITES, evidenziando le lacune che possono contribuire ad esaltare il fenomeno di illegalità connesso a tale attività.
Le fonti normative Quando 13 anni fa entrò in vigore la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive e modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”, il nostro Paese si dotò finalmente di uno strumento normativo nazionale che, prevedendo anche un rigoroso impianto sanzionatorio, disciplinava, tra l’altro, il commercio e la detenzione di esemplari animali e vegetali selvatici appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington - CITES e dai relativi Regolamenti comunitari. Le modifiche ed integrazioni apportate alla citata legge 150/92 dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, permise, in sei mesi, all’Italia di vedere ritirate le sanzioni delle Nazioni Unite per inosservanza della Convenzione, ma è risultata essere anche un esempio di attuazione nazionale della Convenzione CITES apprezzata a livello internazionale, e fonte di ispirazione per molti altri Paesi. Infatti, anche l’attuale Regolamento (CE) n. 338/97, contiene, nel suo articolato, principi già contemplati dalla nostra legge nazionale. La Convenzione CITES, il cui scopo principale, come noto, è quello di assicurare che il commercio internazionale di animali e piante, e dei loro prodotti o derivati, non costituisca una minaccia per la conservazione delle specie nel loro ambiente naturale, regola il commercio di oltre 30mila specie di fauna e flora e funziona attraverso un sistema di certificati e licenze da richiedere ed ottenere prima che inizi il commercio degli esemplari protetti dalla Convenzione stessa. Ogni Stato Parte, applica, poi, le disposizioni previste dalla Convenzione con un’appropriata legislazione nazionale, in particolare per ciò che riguarda il commercio e la detenzione all’interno del proprio territorio. A partire dal 1982, l’Unione europea ha implementato la CITES attraverso un regolamento comune applicabile in tutti gli Stati Membri, inclusi quelli che non si erano ancora conformati alla CITES, ma la nascita, agli inizi degli anni 90, di un mercato unico europeo senza più frontiere doganali, e la relativa mancanza di controlli alle frontiere tra i diversi Stati Membri, hanno sottolineato la necessità di una nuova e più completa legislazione. Per poter contemplare tali cambiamenti ed assicurare la conformità alle decisioni della CITES, l’Europa si è, perciò, dotata del Regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97, quale nuovo Regolamento sulla protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio, adottato ed entrato in vigore nel giugno del 1997: anche in questo caso, le citate regolamentazioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri e formano la base legale per l’implementazione della CITES a livello nazionale. Tali misure legali regolamentano il commercio sia internazionale che interno europeo e contengono ulteriori clausole sulla CITES. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti legati al commercio e alla detenzione, la legge 150/92 e le sue successive modifiche ed integrazioni prevede, per le categorie di esemplari maggiormente minacciati, obblighi quali la denuncia di nascita, di morte, di detenzione e di variazione del luogo di custodia, che permettono il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato della detenzione a livello nazionale. Con il decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, si è introdotto un ulteriore strumento di monitoraggio, riferito specificamente, in questo caso, all’utilizzo commerciale di tali specie minacciate. È necessario, a tal fine, rammentare che le specie tutelate dalla regolamentazione comunitaria sono elencate in diversi Allegati (A, B, C e D), compresi nel Reg. (CE) 338/97 e nei successivi regolamenti di modifica ed integrazione. Del resto, il controllo del commercio e della detenzione di specie selvatiche minacciate è senza dubbio uno degli aspetti più importanti per l’efficace applicazione della Convenzione CITES, in particolare per i Paesi dell’Unione europea, considerato che questi si collocano tra i maggiori consumatori mondiali di fauna e flora selvatica e visto che, negli anni più recenti, il fenomeno è aumentato ulteriormente, rendendo sempre più complesso il compito delle autorità di controllo. Infatti è ormai abitudine diffusa, ad esempio, avere animali da compagnia non tradizionali, come pappagalli, camaleonti, iguane, boa alimentando il rischio di importazione e acquisizione illegale. L’allargamento a 25 dell’Unione europea, che ha visto l’ingresso di molti Stati dell’Est Europa, ha introdotto ulteriori fattori di rischio di illegalità nel commercio di fauna e flora, ponendo quindi la necessità di una riorganizzazione ed un potenziamento dei controlli da parte di tutti gli Stati. Il commercio interno all’Unione europea, infatti, comprende il commercio sia all’interno di un singolo Stato Membro che tra Stati Membri dell’Unione europea. A causa della creazione del mercato unico europeo, non vi sono controlli di frontiera all’interno dell’Unione europea e in generale i beni si possono spostare e vendere liberamente. Ciò si applica alle specie elencate negli Allegati B, C e D solamente se sono stati acquisiti e/o importati nell’Unione europea secondo le disposizioni della CITES, dei regolamenti comunitari sul commercio di animali e piante selvatici e di altre leggi applicabili dal singolo Stato Membro, mentre le specie elencate nell’Allegato A di norma non possono essere usate per scopi commerciali e il loro trasporto all’interno dell’Unione europea è soggetto a regolamentazione. Il quadro normativo nazionale di riferimento, avviato con la legge 150/92, modificata ed integrata dalla Legge 59/93, è stato completato, poi, con le disposizioni previste dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto Legislativo 275/2001, che ha stabilito le sanzioni per le violazioni alle predette disposizioni comunitarie. Gli obblighi per chi commercia o detiene animali tutelati Dopo questa premessa, si vogliono, ora, richiamare le disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.
- le attività commerciali, quali l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all’uso commerciale), nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 - Reg. (CE) 338/97); - lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97). - la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92); - la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis - Legge 150/92); - la compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente (art. 5 - Legge 150/92). La stessa Legge 150/92 indica, poi, il divieto di detenzione degli esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, il cui elenco è riportato nell’Allegato al Decreto 19 aprile 1996 del Ministro dell’Ambiente. In base a tale norma, possono detenere animali pericolosi, previa autorizzazione del Prefetto, solo coloro che alla data di entrata in vigore del citato Decreto 19 aprile 1996 detenevano esemplari appartenenti alle specie riportate nell’Allegato allo stesso Decreto. Il divieto di detenzione di animali pericolosi non si applica, inoltre, ai giardini zoologici, alle aree protette, ai parchi nazionali, agli acquari, ai delfinari dichiarati idonei dalla Commissione Scientifica CITES, nonché ai circhi e alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, per i quali l’autorità pubblica per la salute e sicurezza pubblica ha dichiarato le idoneità delle loro strutture di detenzione degli animali. Il commercio degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A. Per poter essere esentati dai divieti previsti dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, relativi alle attività commerciali, è necessario ottenere preventivamente un certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello stesso regolamento. Tali certificati, rilasciati dagli uffici del Servizio Certificazione CITES territorialmente competenti, permettono ai detentori di esemplari appartenenti a specie dell’Allegato A di utilizzare i medesimi esemplari per fini commerciali. In molti casi, per il rilascio di tali certificati, è necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità Scientifica. Non è richiesto alcun certificato, invece, per l’utilizzazione commerciale di esemplari, se marcati in conformità al regolamento, di alcune specie che si riproducono facilmente in cattività, elencate in un apposito allegato (Allegato VIII al Reg. (CE) 1808/01). Lo spostamento degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Ai fini dello spostamento o dell’utilizzazione commerciale, i detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell’origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l’effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 5 della stessa legge e la presentazione dell’autorizzazione all’importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 1995, n. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce. Il Reg.(CE) 338/97 ha definito il termine alienazione, intendendo con tale parola «qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all’alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso». In tal senso, può essere utile richiamare l’espressione presente nel testo originale inglese del Reg. (CE) 338/97, che indica la parola sale per alienazione, la cui corretta traduzione è «cessione a titolo oneroso». A conferma di quanto sopra evidenziato, è utile rammentare quanto riportato dal titolo dell’art. 8 in questione, e cioè «disposizioni relative al controllo delle attività commerciali», che esclude la possibilità di riferirsi a detenzioni non aventi carattere commerciale. La perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non potrebbe, pertanto, rientrare tra le fattispecie regolamentate dall’art. 8 del Reg. (CE) 338/97. È, tuttavia, richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell’origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi della Legge 150/92. Le denunce di detenzione degli esemplari selvatici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
(sono quelle ora incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97) deve essere stato denunciato agli uffici del Servizio Certificazione CITES entro il 30 giugno 1994, ad eccezione degli esemplari del genere Testudo spp. (per i quali il termine di scadenza di presentazione di tali denunce era stato prorogato al 31 dicembre 1995). Per tutti gli esemplari denunciati, ad eccezione delle Testudo spp., è richiesta la verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta. Dopo la data del 30 giugno 1994, e per il genere Testudo spp. dopo il 31 dicembre 1995, le detenzioni di esemplari selvatici di specie incluse nei suddetti Allegati, devono essere giustificate con la presentazione delle licenze e certificati previsti dal Reg. (CEE) 3626/82 e dal Reg. (CE) 338/97, ovvero, se del caso, con la prova dell’origine legale dei medesimi. Resta, tuttavia, non sanzionabile la detenzione di esemplari vivi, appartenenti a specie dell’Allegato A, per i quali non è provata la legale importazione o acquisizione dei medesimi, se tale detenzione non è a fini commerciali o, comunque, non rientra fra le fattispecie vietate dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, in quanto le sanzioni applicabili sono quelle indicate all’art. 1 del Decreto Legislativo 275/2001, che prevede l’inosservanza delle disposizioni dello stesso Reg. (CE) 338/97 per punire il reato. Essendo le detenzioni a carattere non commerciale non contemplate dal Reg. (CE) 338/97, è difficile perseguire le detenzioni amatoriali se non emergono prove concrete di illegale importazione o acquisizione. Per le specie che sono state, o che lo saranno in futuro, incluse nell’Allegato A dopo la data del 30 giugno 1994, è prevista la denuncia di detenzione degli esemplari selvatici, appartenenti alle medesime specie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della R.I. del regolamento comunitario di modifica degli Allegati. Le denunce di morte e di variazione del luogo di custodia degli esemplari selvatici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Il decesso, nonché la variazione del luogo di custodia, di un esemplare selvatico vivo dell’Allegato A deve essere denunciato al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente.
Le denunce di nascita degli esemplari vivi appartenenti a specie degli Allegati A e B.
L’iscrizione al Registro di detenzione delle specie animali previsto dal Decreto8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Il commercio e lo spostamento degli esemplari appartenenti a specie dell’Allegato B. Il
comma 5 dell’art. 8 del Reg. (CE) 338/97 dispone
il divieto di acquisto, di offerta di acquisto, di acquisizione in qualunque
forma a fini commerciali, di esposizione in pubblico per fini commerciali,
di uso a scopo di lucro e di alienazione, per qualunque esemplare delle
specie elencate nell’Allegato B, salvo che sia prodotta una prova sufficiente
della loro acquisizione o della loro introduzione nella Unione Europea
in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della
flora e della fauna selvatiche. Non è previsto, pertanto, il rilascio
di alcun certificato per ottenere le deroghe ai divieti sopra menzionati.
La detenzione ad uso non commerciale degli esemplari di Allegato B non
è, pertanto, regolamentata e per il loro eventuale spostamento è previsto
solo che il destinatario degli animali sia adeguatamente informato della
sistemazione e delle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza.
A tale riguardo, non è chiaro chi dovrebbe assicurare il rispetto di tale
disposizione che individua, astrattamente, il detentore quale responsabile
della suddetta previsione normativa. È chiaro che, nel momento in cui
il destinatario entra in possesso degli animali, lo stesso deve garantire
la corretta custodia ed il benessere dei medesimi per non incorrere nelle
violazioni al codice penale in materia di maltrattamento animale, anche
alla luce della recente Legge 189/2004.
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