SPECIE IN ESTINZIONE, UN MERCATO IN FORTE CRESCITA DA REGOLAMENTARE CON EFFICACIA

 

Ogni anno nel mondo viene commercializzato un numero impressionante di animali vivi (uccelli, pesci tropicali, coralli viventi, rettili, scimmie) per un giro d’affari di oltre 10 miliardi di euro, di cui un quarto determinato da attività illegali. La Convenzione di Washington ha dato risultati incoraggianti sul commercio delle specie di flora e fauna a rischio estinzione, non altrettanto sul versante del commercio degli animali destinati all’allevamento in cattività o alla compagnia dell’uomo. Quest’ultimo settore in Italia presenta proporzioni allarmanti, tanto da rendere opportuna una revisione della legge 150/92, anche mediante un Testo Unico mirato alle fattispecie per le quali c’è una concreta necessità di regolamentazione.

 di Ugo Mereu Primo Dirigente del Corpo forestale dello Stato

    Elisabetta Morgante Vice Questore aggiunto Forestale del Corpo Forestale dello Stato

 

 

 


tratto da Silvae n.2 - 2005 e dal sito ufficiale del Corpo Forestale dello Stato

Tutela del patrimonio naturale, prevenzione e repressione dei reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale: sono questi i principali compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio agroforestale italiano.


Il numero di reati accertati dal Corpo Forestale dello Stato nel 2004 è stato di 13.268, con un calo del 16,7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i reati riguardanti le norme in materia di tutela della fauna sono aumentati di quasi il 10% rispetto al 2003, in controtendenza con il dato complessivo. È difficile trovare motivazioni univoche per giustificare tale incremento, ma alcune riflessioni, comuni anche in altri ambiti, possono essere fatte. Non c’è dubbio che la crescente passione per gli animali e le piante da parte dell’uomo ha determinato, negli ultimi anni, degli effetti contrastanti sulla conservazione delle risorse naturali. Ad una maggiore attenzione posta nei riguardi dei problemi derivanti dalla minaccia di estinzione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro habitat naturali, si è, di contro, assistito ad un aumento significativo del commercio di animali destinati all’allevamento domestico o all’utilizzo come animali da compagnia, con grandi interessi economici connessi che hanno determinato, e determinano ancora, una diffusa illegalità.

 

 

Ogni anno nel mondo viene commerciato un numero di animali vivi impressionante: oltre 3 milioni di uccelli, 500 milioni di pesci tropicali e coralli viventi, 2 milioni di rettili, 50 mila scimmie, per fare qualche esempio. È un giro di affari stimato in oltre 10 miliardi di euro all’anno, di cui il 25% deriva da attività illegali.


In tali condizioni, le legislazioni nazionali relative alla protezione della Natura, per quanto necessarie ed utili a regolare i problemi locali dell’ambiente, non sono sufficienti, da sole, a garantire la vita delle specie animali e vegetali. Dispositivi internazionali globali di protezione, che vincolino fra loro i Paesi, hanno avuto maggior successo. Tra questi, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione, indicata in sigla “CITES”, ha avuto risultati sorprendenti per la conservazione di molte specie, sebbene la sua azione di regolamentazione abbia inciso in modo meno efficace sul commercio degli animali destinati all’allevamento in cattività o alla compagnia dell’uomo. Anzi, tale fenomeno in questo ultimo decennio è aumentato in modo esponenziale, interessando un numero di specie sempre maggiore. È un mercato in crescita che alimenta un elevato giro di affari ed una illegalità che, considerati i sequestri effettuati dal Corpo forestale dello Stato, si sta diffondendo anche in Italia. Gli strumenti normativi per regolamentare la detenzione di animali utilizzati per scopi amatoriali sono ancora limitati, in quanto l’applicazione della CITES e della relativa regolamentazione comunitaria (in particolare i Regolamenti 338/97 e 1808/01) risultano poco incisivi nel controllo di tale settore.
Con questo contributo, si è ritenuto per l’appunto di esaminare l’attuale situazione normativa che si applica al commercio e alla detenzione degli animali appartenenti a specie protette dalla CITES, evidenziando le lacune che possono contribuire ad esaltare il fenomeno di illegalità connesso a tale attività.


I L  M E R C A T O   D E I   “P E T” I N I T A L I A

TIPO DI ANIMALE

POPOLAZIONE STIMATA (n°)

TIPOLOGIA DI FAMIGLIA

NUMERO DI FAMIGLIE

Roditori e altri mammiferi

1 800 000

Almeno un cane

4 635 000

Uccelli

13 000 000

Almeno un gatto

4 446 000

Pesci

29 000 000

Con altri animali

5 010 000

Altri

1 400 000

Con cane, gatto e altri animali

6 100 000


Le fonti normative

Quando 13 anni fa entrò in vigore la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive e modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”, il nostro Paese si dotò finalmente di uno strumento normativo nazionale che, prevedendo anche un rigoroso impianto sanzionatorio, disciplinava, tra l’altro, il commercio e la detenzione di esemplari animali e vegetali selvatici appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington - CITES e dai relativi Regolamenti comunitari. Le modifiche ed integrazioni apportate alla citata legge 150/92 dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, permise, in sei mesi, all’Italia di vedere ritirate le sanzioni delle Nazioni Unite per inosservanza della Convenzione, ma è risultata essere anche un esempio di attuazione nazionale della Convenzione CITES apprezzata a livello internazionale, e fonte di ispirazione per molti altri Paesi. Infatti, anche l’attuale Regolamento (CE) n. 338/97, contiene, nel suo articolato, principi già contemplati dalla nostra legge nazionale. La Convenzione CITES, il cui scopo principale, come noto, è quello di assicurare che il commercio internazionale di animali e piante, e dei loro prodotti o derivati, non costituisca una minaccia per la conservazione delle specie nel loro ambiente naturale, regola il commercio di oltre 30mila specie di fauna e flora e funziona attraverso un sistema di certificati e licenze da richiedere ed ottenere prima che inizi il commercio degli esemplari protetti dalla Convenzione stessa. Ogni Stato Parte, applica, poi, le disposizioni previste dalla Convenzione con un’appropriata legislazione nazionale, in particolare per ciò che riguarda il commercio e la detenzione all’interno del proprio territorio. A partire dal 1982, l’Unione europea ha implementato la CITES attraverso un regolamento comune applicabile in tutti gli Stati Membri, inclusi quelli che non si erano ancora conformati alla CITES, ma la nascita, agli inizi degli anni 90, di un mercato unico europeo senza più frontiere doganali, e la relativa mancanza di controlli alle frontiere tra i diversi Stati Membri, hanno sottolineato la necessità di una nuova e più completa legislazione. Per poter contemplare tali cambiamenti ed assicurare la conformità alle decisioni della CITES, l’Europa si è, perciò, dotata del Regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97, quale nuovo Regolamento sulla protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio, adottato ed entrato in vigore nel giugno del 1997: anche in questo caso, le citate regolamentazioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri e formano la base legale per l’implementazione della CITES a livello nazionale. Tali misure legali regolamentano il commercio sia internazionale che interno europeo e contengono ulteriori clausole sulla CITES. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti legati al commercio e alla detenzione, la legge 150/92 e le sue successive modifiche ed integrazioni prevede, per le categorie di esemplari maggiormente minacciati, obblighi quali la denuncia di nascita, di morte, di detenzione e di variazione del luogo di custodia, che permettono il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato della detenzione a livello nazionale. Con il decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, si è introdotto un ulteriore strumento di monitoraggio, riferito specificamente, in questo caso, all’utilizzo commerciale di tali specie minacciate. È necessario, a tal fine, rammentare che le specie tutelate dalla regolamentazione comunitaria sono elencate in diversi Allegati (A, B, C e D), compresi nel Reg. (CE) 338/97 e nei successivi regolamenti di modifica ed integrazione. Del resto, il controllo del commercio e della detenzione di specie selvatiche minacciate è senza dubbio uno degli aspetti più importanti per l’efficace applicazione della Convenzione CITES, in particolare per i Paesi dell’Unione europea, considerato che questi si collocano tra i maggiori consumatori mondiali di fauna e flora selvatica e visto che, negli anni più recenti, il fenomeno è aumentato ulteriormente, rendendo sempre più complesso il compito delle autorità di controllo. Infatti è ormai abitudine diffusa, ad esempio, avere animali da compagnia non tradizionali, come pappagalli, camaleonti, iguane, boa alimentando il rischio di importazione e acquisizione illegale. L’allargamento a 25 dell’Unione europea, che ha visto l’ingresso di molti Stati dell’Est Europa, ha introdotto ulteriori fattori di rischio di illegalità nel commercio di fauna e flora, ponendo quindi la necessità di una riorganizzazione ed un potenziamento dei controlli da parte di tutti gli Stati. Il commercio interno all’Unione europea, infatti, comprende il commercio sia all’interno di un singolo Stato Membro che tra Stati Membri dell’Unione europea. A causa della creazione del mercato unico europeo, non vi sono controlli di frontiera all’interno dell’Unione europea e in generale i beni si possono spostare e vendere liberamente. Ciò si applica alle specie elencate negli Allegati B, C e D solamente se sono stati acquisiti e/o importati nell’Unione europea secondo le disposizioni della CITES, dei regolamenti comunitari sul commercio di animali e piante selvatici e di altre leggi applicabili dal singolo Stato Membro, mentre le specie elencate nell’Allegato A di norma non possono essere usate per scopi commerciali e il loro trasporto all’interno dell’Unione europea è soggetto a regolamentazione. Il quadro normativo nazionale di riferimento, avviato con la legge 150/92, modificata ed integrata dalla Legge 59/93, è stato completato, poi, con le disposizioni previste dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto Legislativo 275/2001, che ha stabilito le sanzioni per le violazioni alle predette disposizioni comunitarie.

Gli obblighi per chi commercia o detiene animali tutelati

Dopo questa premessa, si vogliono, ora, richiamare le disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.


Le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono:

- le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni nella o dalla Unione europea (artt. 4 e 5 - Reg. (CE) 338/97);
- le attività commerciali, quali l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali,   l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all’uso commerciale), nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 - Reg. (CE) 338/97);
- lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97).


La Legge 150/92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto Legislativo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi, quali:
- la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92);
- la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis - Legge 150/92);
- la compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente (art. 5 -
Legge 150/92). La stessa Legge 150/92 indica, poi, il divieto di detenzione degli esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, il cui elenco è riportato nell’Allegato al Decreto 19 aprile 1996 del Ministro dell’Ambiente. In base a tale norma, possono detenere animali pericolosi, previa autorizzazione del Prefetto, solo coloro che alla data di entrata in vigore del citato Decreto 19 aprile 1996 detenevano esemplari appartenenti alle specie riportate nell’Allegato allo stesso Decreto. Il divieto di detenzione di animali pericolosi non si applica, inoltre, ai giardini zoologici, alle aree protette, ai parchi nazionali, agli acquari, ai delfinari dichiarati idonei dalla Commissione Scientifica CITES, nonché ai circhi e alle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, per i quali l’autorità pubblica per la salute e sicurezza pubblica ha dichiarato le idoneità delle loro strutture di detenzione degli animali.


 

 

 

Le autorizzazioni necessarie per commerciare o detenere animali tutelati

Il commercio degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Per poter essere esentati dai divieti previsti dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, relativi alle attività commerciali, è necessario ottenere preventivamente un certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello stesso regolamento. Tali certificati, rilasciati dagli uffici del Servizio Certificazione CITES territorialmente competenti, permettono ai detentori di esemplari appartenenti a specie dell’Allegato A di utilizzare i medesimi esemplari per fini commerciali. In molti casi, per il rilascio di tali certificati, è necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità Scientifica. Non è richiesto alcun certificato, invece, per l’utilizzazione commerciale di esemplari, se marcati in conformità al regolamento, di alcune specie che si riproducono facilmente in cattività, elencate in un apposito allegato (Allegato VIII al Reg. (CE) 1808/01).
Lo spostamento degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.

 


Premesso che le attività commerciali, richiamate dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del certificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo spostamento all’interno del territorio comunitario di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell’Allegato A, per i quali è stata rilasciata una licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indirizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dello stesso regolamento. Per effetto di specifiche deroghe, sono esclusi da tale autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in cattività (in conformità degli artt. 24 e 26 del Reg. (CE) 1808/2001) e, pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d). Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall’art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati all’interno del territorio comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva, dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell’origine legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell’art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell’origine legale dell’esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal competente ufficio del Servizio Certificazione CITES, che, come è noto, ha la facoltà e non l’obbligo di effettuare le relative verifiche. È ovvio che, in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può effettuare verifiche per accertare l’effettiva nascita in cattività degli esemplari denunciati.

 


La prova dell’origine legale degli esemplari vivi detenuti appartenenti a specie dell’Allegato A.


Ai fini dello spostamento o dell’utilizzazione commerciale, i detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell’origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l’effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 5 della stessa legge e la presentazione dell’autorizzazione all’importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 1995, n. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce.  L’alienazione secondo il Reg. (CE) 338/97.

Il Reg.(CE) 338/97 ha definito il termine alienazione, intendendo con tale parola «qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all’alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso». In tal senso, può essere utile richiamare l’espressione presente nel testo originale inglese del Reg. (CE) 338/97, che indica la parola sale per alienazione, la cui corretta traduzione è «cessione a titolo oneroso». A conferma di quanto sopra evidenziato, è utile rammentare quanto riportato dal titolo dell’art. 8 in questione, e cioè «disposizioni relative al controllo delle attività commerciali», che esclude la possibilità di riferirsi a detenzioni non aventi carattere commerciale. La perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non potrebbe, pertanto, rientrare tra le fattispecie regolamentate dall’art. 8 del Reg. (CE) 338/97. È, tuttavia, richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell’origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi della Legge 150/92.


Le denunce di detenzione degli esemplari selvatici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.


Qualsiasi esemplare selvatico appartenente a specie particolarmente protette

(sono quelle ora incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97) deve essere stato denunciato agli uffici del Servizio Certificazione CITES entro il 30 giugno 1994, ad eccezione degli esemplari del genere Testudo spp. (per i quali il termine di scadenza di presentazione di tali denunce era stato prorogato al 31 dicembre 1995). Per tutti gli esemplari denunciati, ad eccezione delle Testudo spp., è richiesta la verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta. Dopo la data del 30 giugno 1994, e per il genere Testudo spp. dopo il 31 dicembre 1995, le detenzioni di esemplari selvatici di specie incluse nei suddetti Allegati, devono essere giustificate con la presentazione delle licenze e certificati previsti dal Reg. (CEE) 3626/82 e dal Reg. (CE) 338/97, ovvero, se del caso, con la prova dell’origine legale dei medesimi. Resta, tuttavia, non sanzionabile la detenzione di esemplari vivi, appartenenti a specie dell’Allegato A, per i quali non è provata la legale importazione o acquisizione dei medesimi, se tale detenzione non è a fini commerciali o, comunque, non rientra fra le fattispecie vietate dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, in quanto le sanzioni applicabili sono quelle indicate all’art. 1 del Decreto Legislativo 275/2001, che prevede l’inosservanza delle disposizioni dello stesso Reg. (CE) 338/97 per punire il reato. Essendo le detenzioni a carattere non commerciale non contemplate dal Reg. (CE) 338/97, è difficile perseguire le detenzioni amatoriali se non emergono prove concrete di illegale importazione o acquisizione. Per le specie che sono state, o che lo saranno in futuro, incluse nell’Allegato A dopo la data del 30 giugno 1994, è prevista la denuncia di detenzione degli esemplari selvatici, appartenenti alle medesime specie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della R.I. del regolamento comunitario di modifica degli Allegati.

 

Le denunce di morte e di variazione del luogo di custodia degli esemplari selvatici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.

 

Il decesso, nonché la variazione del luogo di custodia, di un esemplare selvatico vivo dell’Allegato A deve essere denunciato al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente.

 

Le denunce di nascita degli esemplari vivi appartenenti a specie degli Allegati A e B.


Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie protette (sono quelle ora incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338) devono essere state, o dovranno essere, denunciate, entro 10 giorni dall’evento, al Servizio Certificazione CITES. Il Servizio Certificazione CITES ha la facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. A seguito dell’emanazione del Reg. (CE) 338/97, è previsto l’obbligo della richiesta del certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), dello stesso regolamento, per poter utilizzare gli esemplari nati a fini commerciali, ovvero per ottenere le deroghe ai divieti imposti dall’art. 8, comma 1.


L’iscrizione al Registro di detenzione delle specie animali previsto dal Decreto8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

 


Il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha istituito il Registro di detenzione degli esemplari animali e vegetali previsto dall’art. 5, comma 5bis, della Legge 150/92. Sono tenuti alla compilazione del registro le imprese commerciali, i circhi, i giardini zoologici, gli acquari, le mostre faunistiche, nonché tutti coloro che utilizzano, detengono o espongono esemplari a scopo di lucro (anche lo scambio, la permuta, la locazione o la cessione a fini commerciali rientra in tale scopo). Pertanto, chiunque utilizzi animali a scopo non commerciale e non effettui scambi, permute o locazioni, non è tenuto a compilare il registro.


Il commercio e lo spostamento degli esemplari appartenenti a specie dell’Allegato B
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Il comma 5 dell’art. 8 del Reg. (CE) 338/97 dispone il divieto di acquisto, di offerta di acquisto, di acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, di esposizione in pubblico per fini commerciali, di uso a scopo di lucro e di alienazione, per qualunque esemplare delle specie elencate nell’Allegato B, salvo che sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione o della loro introduzione nella Unione Europea in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e della fauna selvatiche. Non è previsto, pertanto, il rilascio di alcun certificato per ottenere le deroghe ai divieti sopra menzionati. La detenzione ad uso non commerciale degli esemplari di Allegato B non è, pertanto, regolamentata e per il loro eventuale spostamento è previsto solo che il destinatario degli animali sia adeguatamente informato della sistemazione e delle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza. A tale riguardo, non è chiaro chi dovrebbe assicurare il rispetto di tale disposizione che individua, astrattamente, il detentore quale responsabile della suddetta previsione normativa. È chiaro che, nel momento in cui il destinatario entra in possesso degli animali, lo stesso deve garantire la corretta custodia ed il benessere dei medesimi per non incorrere nelle violazioni al codice penale in materia di maltrattamento animale, anche alla luce della recente Legge 189/2004.

Conclusioni

Dall’excursus fin qui fatto della normativa, è evidente quanto essa, anche solo limitandola al commercio e alla detenzione, sia articolata e complessa. L’aspetto più preoccupante della normativa vigente è, senza dubbio, la carenza sanzionatoria relativa alla detenzione non commerciale degli animali protetti, sia dell’Allegato A che dell’Allegato B e C del Reg. (CE) 338/97, anche se con una buona attività di intelligence non è difficile trovare elementi utili ad individuare gli illeciti commessi e sanzionarli con le attuali norme. L’Italia, rispetto agli altri Stati Membri, ha, sicuramente, implementato norme che consentono al personale del Corpo Forestale dello Stato di svolgere l’attività di controllo e di intelligence in modo più efficace, ma una regolamentazione mirata, idonea a reprimere eventuali illegalità nel settore dell’allevamento e della detenzione amatoriale, potrebbe frenare l’esercizio di attività parallele che alimentano il traffico di animali tutelati. Inoltre, essendo ormai trascorsi, come ricordavamo all’inizio, più di dieci anni dalla emanazione della norma di base, la Legge 150/92, si sente sempre più l’esigenza di una sua revisione, prevedendo, eventualmente, un testo unico che, sulla base delle esperienze finora maturate, risulti più semplice ma soprattutto mirato alle fattispecie per le quali c’è una concreta necessità di regolamentazione. Del resto un mandato in tal senso è indicato espressamente anche dalla Legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, laddove, all’art.1, recita: «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in vigore della presente legge,…omissis… uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione….omissis, anche mediante la redazione di testi unici». Anche in questo settore delle specie protette di flora e fauna, come in altri del resto, la realizzazione di un testo unico permetterebbe sicuramente di ritrovare il vero spirito della norma, che ricordiamo essere per l’appunto la conservazione delle specie minacciate mediante il loro uso sostenibile. Si avrebbero, altresì, ricadute positive anche sul lavoro svolto dagli organi di controllo e sulla applicabilità di talune disposizioni che rischiano, altrimenti, di diventare degli inutili adempimenti a carico del cittadino, senza ottenere risultati apprezzabili nei riguardi del rispetto della regolamentazione internazionale.

 

 

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